Art. 4
In vigore dal 22 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
È applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 150 dell'8. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 150 dell'8. 6. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 150 dell'8. 6. 1985, pag. 11.
Storico versioni
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