Art. 4
In vigore dal 22 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. L 304 del 16. 11. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 304 del 16. 11. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 44 del 21. 2. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 52.
(5) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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