Art. 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3131/85 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 22 apr 1986
« Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, i dazi della tariffa doganale comune per gli altri tessuti di cotone della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna, sono sospesi al 3,6 % nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 2 013 tonnellate ».
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