Art. 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3130/85 è modificato come segue:
In vigore dal 22 apr 1986
1) nella sottovoce 27.12 B il dazio dell'1,8 % è sostituito da quello dell'1,7 %,
2) nella sottovoce 27.13 B II il dazio dell'1,6 % è sostituito da quello dell'1,5 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:1197:oj#art-1