Art. 5

In vigore dal 21 apr 1986
1. A decorrere dal 1o marzo 1986 la rimessa in vendita della scorta pubblica considerata anormale ha luogo in base alle norme del regolamento (CEE) n. 1836/82, sempreché i cereali in questione siano conformi al disposto degli del regolamento (CEE) n. 1569/77. 2. A decorrere dal 1o marzo 1986 la rimessa in vendita delle scorte pubbliche di frumento tenero, orzo, frumento duro, segala, sorgo e granturco non conformi al disposto degli del regolamento (CEE) n. 1569/77 ha luogo secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (1).
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