Art. 3
In vigore dal 21 apr 1986
Le spese relative alla vendita sul mercato mondiale di quantità eguali per ciascun cereale a quelle di cui all', come pure le spese d'intervento relative a tali quantità nei limiti in cui esse si trovano ammassate dall'organismo d'intervento spagnolo alla data del 1o marzo 1986, non sono prese in carico dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia ».
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