Art. 3

In vigore dal 21 apr 1986
Le spese relative alla vendita sul mercato mondiale di quantità eguali per ciascun cereale a quelle di cui all', come pure le spese d'intervento relative a tali quantità nei limiti in cui esse si trovano ammassate dall'organismo d'intervento spagnolo alla data del 1o marzo 1986, non sono prese in carico dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1154:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo