Art. 2
In vigore dal 21 apr 1986
La scorta pubblica di cereali esistente in Spagna al 1o marzo 1986, ad eccezione di 843 000 t d'orzo e di 55 000 t di frumento duro, è presa in carico alla stessa data dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, a condizione che sia conforme al disposto degli del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione (4).
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