Art. 4
In vigore dal 25 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987.
L' del regolamento (CEE) n. 2742/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/84 (4), è abrogato con effetto alla stessa data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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