Art. 2

In vigore dal 25 mar 1986
1. Per le campagne di commercializzazione 1986/1987, 1987/1988 e e 1988/1989, gli stati membri versano ai fabbricanti di fecola di patate per tonnellata di fecola prodotta un premio pari a 18,70 ECU. 2. La concessione del premio di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che il fabbricante di fecola abbia versato al produttore di patate il prezzo minimo previsto all'. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide prima del 1o aprile 1989 sulle misure applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1989/1990.
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