Art. 1

In vigore dal 25 mar 1986
1. I fabbricanti di fecola versano ai produttori di patate, nella fase franco stabilimento, per il quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di una tonnellata di fecola, un prezzo minimo fissato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Il prezzo minimo pagato al produttore di patate è stabilito in funzione dei quantitativi di patate consegnati al fabbricante di fecola e del tenore di fecola delle patate al momento della consegna.
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