Art. 3

In vigore dal 28 feb 1986
1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'. 2. Esse trasmettono entro il 15 di ogni mese al più tardi le informazioni seguenti per quanto riguarda ciascuno dei prodotti per i quali, durante il mese precedente, sono state rilasciate autorizzazioni ad importare: - i quantitativi globali che risultano dalle autorizzazioni ad importare che sono state rilasciate, ripartiti per paesi di provenienza, - i quantitativi che sono stati importati, ripartiti per paese di provenienza.
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