Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
1. In allegato sono fissati i volumi e i contingenti iniziali che, in applicazione dell'articolo 280 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare all'importazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi provenienti dai paesi terzi. 2. Per il periodo compreso fra il 1g marzo e il 31 dicembre 1986, tali volumi sono ridotti di un sesto. 3. I contingenti sono applicabili nei periodi indicati in allegato per ciascuno dei prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:637:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo