Art. 2

In vigore dal 28 feb 1986
Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni di importazione in modo da assicurare un'equa ripartizione fra i richiedenti dei quantitativi disponibili. Le domande di autorizzazione ad importare sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione, da svincolare alle condizioni definite dalle autorità portoghesi all'avvenuta realizzazione delle importazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:637:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo