Art. 2
In vigore dal 28 feb 1986
Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni di importazione in modo da assicurare un'equa ripartizione fra i richiedenti dei quantitativi disponibili.
Le domande di autorizzazione ad importare sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione, da svincolare alle condizioni definite dalle autorità portoghesi all'avvenuta realizzazione delle importazioni.
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