Art. 3

In vigore dal 25 feb 1986
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/ 85 (2), oppure secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85. 2. Le modalità di applicazione del presente regolamento comprendono, in particolare: a) per ogni prodotto, la fissazione del contingente iniziale, b)l'indicazione dei dati che la Repubblica portoghese deve comunicare alla Commissione.
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