Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
1. La Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalle isole Canarie: - dei prodotti di cui all'allegato, lettera a), sino al 31 dicembre 1992; - dei prodotti di cui all'allegato, lettera b) sino al 31 dicembre 1995; 2. Le restrizioni quantitative consistono in contingenti annui, aperti senza praticare discriminazioni tra gli operatori economici. 3. Per ogni prodotto, il contingente iniziale valido per il 1986 è fissato tra lo 0,1 e lo 0,5 % del volume medio della produzione portoghese registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si dispone di statistiche. 4. Il ritmo minimo di aumento dei contingenti viene fissato secondo la procedura descritta all'. Esso può essere differenziato secondo i prodotti. Esso viene fissato tenendo conto in particolare delle correnti di scambio. 5. Il contingente applicabile durante il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 è pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.
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