Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
1. Il contingente fissato per un prodotto proveniente dalle isole Canarie non può superare quello fissato per lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunità. 2. Qualora la Repubblica portoghese autorizzi l'importazione di un prodotto dalle isole Canarie per un quantitativo superiore a quello del relativo contingente, il contingente applicabile all'importazione dello stesso prodotto in provenienza dalla Comunità è maggiorato di un quantitativo almeno pari a quello di cui risulta superato il contingente per l'importazione in provenienza dalle isole Canarie.
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