Art. 3
In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
ALLEGATO I
/* Tabelle: v. GUCE */
ALLEGATO II
/* Tabelle: v. GUCE */
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:483:oj#art-3