Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
Le modalità d'applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 137 dell'atto di adesione sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2).
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