Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
1. I volumi dei contingenti iniziali che il Regno di Spagna può applicare, a norma dell'articolo 137 dell'atto di adesione, all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I, provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono fissati in detto allegato a fronte di ciascun prodotto. Per il periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 1986 tali volumi sono ridotti di un sesto. 2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1 e per i periodi precisati nell'allegato II, le autorità spagnole limitano le importazioni dei prodotti indicati in detto allegato ai quantitativi specificati nel medesimo a fronte di ciascun prodotto.
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