Art. 7

In vigore dal 25 feb 1986
Qualora per uno o più prodotti di cui agli l'evoluzione del mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 o del mercato spagnolo rischi di pregiudicare le normali correnti degli scambi di questo prodotto o di questi prodotti tra la Comunità e la Spagna, si può decidere di fissare un importo regolatore da concedere all'esportazione dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna. Questo importo è aggiustato per evitare perturbazione del mercato spagnolo del prodotto in questione.
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