Art. 6

In vigore dal 25 feb 1986
1. Gli importi regolatori fissati in applicazione degli sono adeguati segnatamente in funzione dell'evoluzione e delle caratteristiche degli scambi e tenuto conto delle correnti tradizionali e dei rischi di perturbazioni. 2. Per gli importi regolatori fissati in applicazione degli è previsto il livello massimo definito all'articolo 123, paragrafo 3, dell'atto di adesione.
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