Art. 4

In vigore dal 25 feb 1986
L'importo regolatore per i vini a denominazione d'origine di cui all'articolo 3 è fissato ad una percentuale da determinare dell'importo regolatore fissato per i vini da tavola del tipo A I. Tale importo varia in funzione della denominazione d'origine e segnatamente in considerazione dell'evoluzione dei prezzi e dei rischi di perturbazioni.
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