Art. 7

In vigore dal 25 feb 1986
Se per un determinato prodotto viene fissato un importo compensativo adesione, che deve essere dedotto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, e se la restituzione è inferiore a detto importo compensativo adesione o non viene fissata, può essere prevista la riscossione, al momento dell'esportazione di detto prodotto dalla Spagna verso un paese terzo, di un importo pari, al massimo, alla differenza fra l'importo compensativo adesione e la restituzione oppure all'importo compensativo adesione, a seconda del caso. Inoltre, nel caso di una differenziazione delle restituzioni a seconda della destinazione, se la restituzione applicabile all'esportazione verso uno o più paesi terzi è inferiore all'importo compensativo adesione oppure non è fissata, può essere prevista l'adozione per l'esportazione dalla Spagna, delle misure necessarie intese a garantire l'eventuale riscossione dell'importo di cui al comma precedente.
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