Art. 3

In vigore dal 25 feb 1986
Per il prodotti della sottovoce 10.06 B III, destinati alla fabbricazione di birra, e della sottovoce 11.08 A II della tariffa doganale comune, gli importi compensativi adesione sono derivati da quelli applicabili al prodotto di base, diminuiti dell'incidenza della restituzione alla produzione, fissata in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1418/76.
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