Art. 5
In vigore dal 25 feb 1986
1. L'importo compensativo adesione applicabile è quello in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione o di esportazione.
2. Tuttavia, qualora ciò si renda necessario, può essere decisa, secondo la procedura esposta all', l'istituzione di un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione.
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