Art. 7
In vigore dal 25 feb 1986
1. Secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono determinati: a) le modalità di concessione e di riscossione degli importi compensativi adesione, al fine di prevenire in particolare eventuali deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza;
b) i coefficienti di cui all', paragrafo 2;
c) le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare: - la fissazione degli importi compensativi adesione,
- i casi di applicazione dell'.
2. Le misure intese a prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza possono essere applicate, per tutto il periodo ritenuto necessario, dopo l'abolizione degli importi compensativi adesione.
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