Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, l'importo compensativo adesione è: - per i cereali per i quali è fissato un prezzo d'intervento, pari alla differenza tra il prezzo d'intervento applicabile nella Comunità a dieci e il prezzo d'intervento fissato per la Spagna; - per il grano saraceno, il miglio e la scagliola, pari all'importo compensativo adesione valido per l'orzo; - per l'avena, quello derivato dall'importo compensativo valido per l'orzo, tenendo conto del rapporto esistente tra il prezzo d'entrata dell'avena e quello dell'orzo. L'importo compensativo applicabile al triticale è quello valido per la segala. 2. Per i prodotti di cui all', lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, gli importi compensativi adesione sono derivati da quelli applicabili ai rispettivi cereali di base mediante l'applicazione di coefficienti da determinare in funzione dell'incidenza, sul prezzo del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del cereale di base corrispondente.
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