Art. 5
In vigore dal 25 feb 1986
1. Qualora, per uno dei prodotti di cui all', lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità a dieci sia inferiore all'importo compensativo adesione fissato per tale prodotto, la Commissione determina, in base alla tabella che figura in allegato, l'importo applicabile a titolo d'importo compensativo adesione negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, nonché tra la Spagna e i paesi terzi.
2. Tuttavia, se il prelievo si colloca all'interno della forcella di valori in cui è compreso l'importo compensativo fissato, quest'ultimo rimane applicable.
3. Per i prodotti di cui all', lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, l'importo applicabile a titolo d'importo compensativo adesione viene calcolato dalla Commissione in base alle variazioni dell'importo stabilito per i rispettivi prodotti di base al paragrafo 1.
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