Art. 3

In vigore dal 24 gen 1986
1. L' del regolamento (CEE) n. 985/81 non si applica. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2173/79, e fatto salvo l'articolo 16 del suddetto regolamento, la cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento è svincolata immediatamente dopo che l'acquirente abbia pagato il quantitativo totale del prodotto fissato nel contratto. 2. Una cauzione destinata a garantire l'esportazione e, se del caso, il disossamento dei prodotti, è costituita dall'acquirente prima della conclusione del contratto ed al più tardi entro due settimane dalla presentazione della domanda di acquisto. L'importo della cauzione è fissato a 120 ECU/100 kg. In caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1687/76, il contratto di vendita può essere concluso soltanto dopo che l'organismo d'intervento detentore dei prodotti abbia ricevuto l'attestazione di cui al suddetto paragrafo.
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