Art. 1
1. Si procede alla vendita di circa:
In vigore dal 24 gen 1986
- 600 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e prese in consegna anteriormente al 15 aprile 1984;
- 4 500 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e prese in consegna anteriormente al 1o gennaio 1984;
- 2 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e prese in consegna anteriormente al 1o gennaio 1984.
Le qualità ed i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.
2. Tale vendita ha luogo in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.
3. Le informazioni relative alle quantità, nonché ai luoghi in cui si trovano i prodotti immagazzinati, possono essere ottenute dagli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
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