Art. 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2918/85 è così modificato:
In vigore dal 20 gen 1986
1) nel paragrafo 1 i termini « 55 000 tonnellate » sono sostituiti da « 15 000 tonnellate »;
2) nel paragrafo 2 i termini « 1o gennaio 1986 » sono sostituiti da « 1o febbraio 1986 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:112:oj#art-1