Art. 1 · L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2918/85 è così modificato:

Art. 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2918/85 è così modificato:

In vigore dal 20 gen 1986
1) nel paragrafo 1 i termini « 55 000 tonnellate » sono sostituiti da « 15 000 tonnellate »; 2) nel paragrafo 2 i termini « 1o gennaio 1986 » sono sostituiti da « 1o febbraio 1986 ».
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