Art. 2
In vigore dal 20 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 40.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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