Art. 2

In vigore dal 20 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 40.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:112:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo