Art. 6

In vigore dal 30 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15. (2) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 69. (3) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13. (4) GU n. L 258 dell'11. 11. 1981, pag. 16. (5) GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20. (6) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17. (7) GU n. L 254 del 22. 9. 1984, pag. 9. (8) GU n. L 88 del 6. 4. 1983, pag. 6.
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