Art. 4

Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è modificato come segue:

In vigore dal 30 dic 1985
Nell', paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo: « Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, le date del "15 aprile" e del "1o giugno" di cui ai paragrafi 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle date del "15 agosto" e del "1o settembre" ».
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