Art. 5
In vigore dal 23 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17.
(4) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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