Art. 1
In vigore dal 23 dic 1985
1. Durante ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno gli stati membri rilasciano titoli d'importazione per i prodotti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3643/85 nei limiti di un quarto dei quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo e per categoria, di cui al suddetto articolo.
Per quanto concerne la Spagna, gli stati membri procedono al rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti di cui al suddetto articolo sino al 28 febbraio del 1986, entro il limite del totale dei quantitativi espressi in tonnellate equivalente carcassa, per categoria di cui allo stesso articolo.
2. Durante il quarto trimestre di ogni anno gli stati membri rilasciano titoli d'importazione nei limiti del saldo disponibile dei quantitativi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3643/85.
3. Tuttavia, la Francia e l'Irlanda sono autorizzate a limitare ogni anno il rilascio di titoli d'importazione ai quantitativi tradizionalmente importati dai paesi terzi in questione. Il rilascio è effettuato ciascun trimestre conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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