Art. 4

In vigore dal 20 dic 1985
Il regolamento (CEE) n. 458/80 è modificato come segue: 1) all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, la cifra di 240 600 ha è sostituita da quella di 274 600 ha, mentre la cifra di 45 800 ha è sostituita da quella di 53 000 ha; 2)all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto:«Spagna 7 200 ha»; 3)all'articolo 9, paragrafo 2, l'importo di 188,9 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 215,4 milioni di ECU.
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