Art. 1
In vigore dal 20 dic 1985
Il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), è modificato come segue:1) il testo dell', paragrafo 1, lettera d), secondo comma, è sostituito dal testo seguente:«Tuttavia, nelle zone svantaggiate stabilite conformemente agli della direttiva 75/268/CEE, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, e la Repubblica portoghese, per tutto il suo territorio, sono autorizzate ad accettare piani di miglioramento che, durante i primi tre anni della presente azione comune e, limitatamente alla Repubblica portoghese, durante i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l'applicazione, in detto paese, delle misure di cui al titolo I, siano stati presentati da aziende che non soddisfino la condizione di cui al presente punto, sempreché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di 1 ULU e gli investimenti previsti non superino 25 000 ECU.»; 2)all', paragrafo 2, l'ultimo comma è completato con la frase seguente:«Per quanto concerne il Portogallo, il periodo sopra indicato decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l'applicazione, in detto paese, delle misure di cui al titolo I.»;3)il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, ultimo comma, è sostituito dal testo seguente:«Tuttavia, per il Mezzogiorno, comprese le isole, le regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare, le regioni greche e le regioni portoghesi, la superficie agricola utilizzata minima per azienda è fissata a 2 ha.»; 4)all'articolo 23, paragrafo 3, l'importo di 1 988 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 2 242 milioni di ECU; 5)il testo dell'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:«2. Il Fondo rimborsa agli stati membri il 25 % delle spese imputabili nel'ambito delle azioni previste dagli articoli da 3 a 7, da 13 a 17 e dall'articolo 20. Il tasso suddetto è portato al:- 50 % per gli aiuti agli investimenti contemplati agli e relativi alle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, della Grecia e del Mezzogiorno d'Italia, comprese le isole, nonché all'intero territorio portoghese,-50 % per gli aiuti particolari agli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni, di cui all'articolo 7,-50 % per l'indennità compensativa contemplata all'articolo 14 e relativa alle regioni della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Portogallo e dei dipartimenti francesi d'oltremare,-50 % per gli aiuti contemplati all'articolo 17 e relativi alle regioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Grecia, dell'Italia, del Portogallo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.»; 6)il testo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 321. Gli stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e, per quanto concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, entro il termine di due anni dalla data dell'adesione.Contemporaneamente, prevedono i mezzi per un controllo efficace degli elementi utili al calcolo delle sovvenzioni accordate ammissibili al Fondo.2. Tuttavia, i divieti e le restrizioni di cui all' e all'articolo 8, paragrafo 4, si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, per quanto concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, a decorrere dalla data di messa in applicazione del titolo I, ma entro e non oltre sei mesi dalla data dell'adesione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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