Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
Il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85 (2), è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:«In deroga all'articolo 10, lettera a), progetti relativi a settori e ad aree geografiche per i quali non siano ancora stati approvati dei programmi possono beneficiare del contributo del Fondo fino al 31 dicembre 1980, per la Grecia fino al 31 dicembre 1981, per la Spagna e il Portogallo fino al 31 dicembre 1986, per quanto riguarda i prodotti della pesca, e fino al 31 dicembre 1987, per quanto riguarda i prodotti agricoli.»; 2)l'articolo 13, paragrafo 2, è completato dal comma seguente:«Per quanto attiene alla Spagna e al Portogallo, la Commissione decide durante il primo semestre 1986 in merito alle domande di contributo presentate da questi due stati membri anteriormente al 1° febbraio 1986.»; 3)il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:«Articolo 171. Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale accordate in uno o più versamenti.2. Per ogni progetto, rispetto all'investimento realizzato:a) la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere almeno del 50 %; tuttavia essa è ridotta al: - 35 % per i progetti realizzati nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme; -25 % per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo, nonché nei dipartimenti francesi d'oltremare. Inoltre, qualora la situazione del mercato dei capitali di uno stato membro lo giustifichi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, autorizzare questo stato membro a ridurre la partecipazione del beneficiario dal 50 % al 45 %;b)la partecipazione finanziaria dello stato membro nel cui territorio sarà eseguito il progetto deve essere almeno del 5 %;c)la sovvenzione concessa dal Fondo è al massimo uguale al: -50 % per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo, nonché nei dipartimenti francesi d'oltremare; -35 % per i progetti realizzati nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme; -25 % nelle altre regioni; tuttavia, la Commissione può, secondo la procedura prevista dall'articolo 22, elevare questo tasso al 30 % al massimo nel caso di progetti di cui all'articolo 11, lettera c). 3. Per quanto riguarda il contributo del Fondo per l'acquisto di attrezzature di raccolta di cui all'articolo 6, lettera f), i tassi di cui al paragrafo 2 sono fissati come segue:a)la partecipazione del beneficiario deve essere almeno pari all'80 % e, per quanto riguarda la Grecia, l'Italia, l'Irlanda e il Portogallo, almeno pari al 70 % per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986.Tuttavia, essa è ridotta al: -70 %, e per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986 al 60 %, per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale e in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo; -70 % per i progetti realizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare, nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme;b)la sovvenzione concessa dal Fondo è al massimo pari al: -20 %, e per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986 al 30 %, per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale e in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo; -20 % per i progetti realizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare, nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme; -10 % nelle altre regioni e, per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986, al 20 % nelle altre regioni della Grecia, dell'Irlanda e dell'Italia.»; 4)all'articolo 16, paragrafo 3, ultimo comma, l'importo di 1 343 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 1 642 milioni di ECU.
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