Art. 2
In vigore dal 20 dic 1985
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo di cui all', allo scopo di impegnare la Comunità.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. KRIEPS
Storico versioni
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