Art. 1

In vigore dal 20 dic 1985
Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile dal 1o gennaio al 28 febbraio 1986 gli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro. Il testo degli accordi è accluso al presente regolamento.
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