Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo di cui all', allo scopo di impegnare la Comunità. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS
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