Art. 7

In vigore dal 20 dic 1985
Le autorità competenti dello stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione che esse rispettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiuto comunicano la motivazione della decisione.
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