Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
1. L'apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all' e all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85. 2. Gli stati membri possono dispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85. Gli stati membri comunicano alla Commissione tutte le dispense concesse in base al presente paragrafo. 3. Gli stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono dispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85. In casi urgenti essi possono concedere una dispensa temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione. La Commissione notifica agli altri stati membri tutte le dispense concesse in base al presente paragrafo. 4. Gli stati membri possono chiedere per i trasporti nazionali l'installazione e l'utilizzazione di apparecchi di controllo, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale detta installazione e l'utilizzazione non sia richiesta dal paragrafo 1. CAPITOLO II Omologazione
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