Art. 8
In vigore dal 20 dic 1985
1. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di cui all' constati che degli apparecchi di controllo o dei fogli di registrazione recanti il marchio di omologazione CEE da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Queste ultime possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell'omologazione CEE.
2. Lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE deve revocarla se l'apparecchio di controllo od il foglio di registrazione che hanno formato oggetto dell'omologazione sono considerati non conformi al presente regolamento, compresi i suoi allegati, o presentano, nell'uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione.
3. Se lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE è informato da un altro stato membro dell'esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, esso adotta anche, dopo aver consultato l'altro stato, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5.
4. Lo stato membro che ha constatato l'esistenza di uno dei casi previsti al paragrafo 2 può sospendere l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi di controllo o dei fogli fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per gli apparecchi di controllo o per i fogli dispensati dalla verifica prima CEE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o ai requisiti prescritti dal presente regolamento. In ogni caso le autorità competenti degli stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione, nel termine di un mese, della revoca di un'omologazione CEE precedentemente accordata o di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei motivi che giustificano tale misura.
5. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti l'esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stato informato, gli stati membri interessati si adoperano, per comporre la vertenza. Essi ne tengono informata la Commissione.
Qualora, nel termine di quattri mesi dal momento dell'informazione di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli stati membri non abbiano portato ad un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli stati membri ed esaminato tutti i fattori in gioco, ad esempio economici e tecnici, adotta entro un termine di sei mesi una decisione che viene notificata agli stati membri interessati e comunicata contemporaneamente agli altri stati membri. La Commissione fissa il termine per la messa in applicazione della sua decisione a seconda dei casi.
Storico versioni
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