Art. 6

In vigore dal 20 dic 1985
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli ed informa ciascuno di detti stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
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