Art. 1
In vigore dal 20 dic 1985
1. Dal 1o marzo al 31 dicembre 1986, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti, originari delle Isole Canarie, sono sospesi parzialmente alle aliquote indicate a fronte di ciascuno di essi, nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 3 446 tonnellate:>SPAZIO PER TABELLA>
Tuttavia, entro i limiti di questo contingente tariffario, i prodotti sono ammessi in esenzione dai dazi doganali, se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità.
Entro i limiti di questo contingente tariffario, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le dispo-sizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.
2. I prodotti oggetto di questo regolamento possono essere ammessi al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immis-
sione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.
Storico versioni
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