Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
1. Se la quota iniziale di uno stato membro - quale è fissata nell', paragrafo 1, ovvero questa stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l' - è utilizzata per il 90 % o più, tale stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva la permette. 2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % delle propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito le seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si appllica fino ad esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischiereb-bero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
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