Art. 3
In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1985, tranne per quanto concerne le modifiche in lingua portoghese, la cui applicazione è differita sino alla fine della prima tappa di cui all'articolo 260 dell'atto di adesione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.
(2) GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 7.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.
(4) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3791:oj#art-3